La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario (e nel caso, di società di persone), che prevede la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, sia che sia previsto arbitrato rituale che irrituale, non rispettando la prescrizione di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, e tale sanzione per le società di persone opera a far data dall’entrata in vigore del detto d.lgs.; né si pone la questione dell’ultrattività della clausola medesima, in forza dell’art. 41, co. 6, d.lgs. 5/2003, che fa salvi i soli atti processuali e non sostanziali; né può ritenersi la nullità parziale della clausola in oggetto, limitatamente alle sole modalità di nomina degli arbitri, né è suscettibile la clausola nulla di sostituzione di diritto con norma imperativa di legge, ex art. 1419 cod. civ., commi 1 e 2. Ne consegue che la nullità della clausola, rilevabile d’ufficio, ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via di azione, comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto avanti al Giudice ordinario.