L’art. 54 della l. 27 luglio 1978, n. 392, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie locatizie, deve ritenersi abrogato adopera dell’art. 14, co. 4, della l. 9 dicembre 1998, n. 431, anche con riferimento alle locazioni non abitative e il carattere inderogabile della disciplina dettata in tema di aggiornamento del canone dagli artt. 32 e 79 della l. 392/1978, sebbene funzionale ad evitare una elusione preventiva dei diritti del conduttore, non determina l’indisponibilità degli stessi una volta che siano sorti e possano essere fatti valere, sicché le relative controversie non soggiacciono al divieto di compromettibilità previsto dall’art. 806 cod. proc. civ.