ordinanza
No. 21772
Year: 2016

Supreme Court, 27 October 2016, n. 21772

⚖️ Cassazione - VI Civ.
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Legal Principle

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell’art. 34, co. 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies cod. proc. civ., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.

Methodological Notes

standard

How to cite

Cassazione, 27/10/2016, n. 21772, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/en/decisione/supreme-court-27-october-2016-n-21772-en-1752189690/