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La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nel caso in cui la causa petendi abbia titolo extracontrattuale.