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Court of Florence, 9 March 2022, n. 660

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 5/2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società e nulla, non potendosi accettare la tesi del doppio binario, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.

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