Arbitration case law

sentenza

Court of Florence, 9 March 2022, n. 660

Tribunale of Firenze

Legal principle

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 d.lgs. 5/2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società e nulla, non potendosi accettare la tesi del doppio binario, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.

Methodological notes

standard

Decision text and analysis

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 5/2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società e nulla, non potendosi accettare la tesi del doppio binario, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.

How to cite

Tribunale of Firenze, 9 March 2022, No. 660, «Court of Florence, 9 March 2022, n. 660», in Arbitration in Italy, https://www.arbitratoinitalia.it/en/decisione/court-of-florence-9-march-2022-n-660-en-1752175797/

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