L’art. 36 d.lgs. 5/2003 prevede che le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari debbano essere decise secondo diritto e con lodo impugnabile, anche nel caso in cui sia prevista una clausola che autorizzi a decidere secondo equità e con lodo non impugnabile. Pertanto, ove la clausola compromissoria statutaria preveda un arbitrato irrituale, questo si converte ex art. 1418 cod. civ. in arbitrato rituale.