Il contratto di arbitrato, intercorrente tra le parti di una procedura arbitrale e l’istituzione che la amministra, non è escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. d) del suddetto regolamento. Tale disposizione, che esclude l’arbitrato dall’ambito di applicazione del regolamento, è invero relativa, come emerge dal XII Considerando del medesimo regolamento, al rapporto tra le parti della convenzione arbitrale, non a quello tra esse e l’organo convenzionalmente preposto ad attivare la procedura arbitrale.