sentenza
No. 626
Year: 2016

Court of Appeal of Bologna, 14 April 2016, n. 626

⚖️ Corte di Appello di Bologna
📅

Legal Principle

Non può essere delibato il lodo straniero se le disposizioni in esso contenute (ossia le statuizioni contenute nella parte dispositiva, suscettibili di produrre effetti giuridicamente rilevanti), e non anche i motivi che sorreggono le disposizioni medesime, sono contrarie all’ordine pubblico, non diversamente da quanto accade per il riconoscimento delle sentenze straniere secondo il nostro diritto privato internazionale (art. 64 lett. g) l. 218/1995), e anche dalla considerazione che non contrasta con il nostro ordine pubblico un lodo straniero privo di motivazione, avendo l’Italia accettato l’art. VIII della Convenzione di Ginevra del 1961, secondo cui le parti possono concordare di ometterla, sicché, in definitiva, assume rilevanza il dispositivo e gli effetti che ne derivano nell’ordinamento statuale.

Methodological Notes

standard

How to cite

Corte di Appello di Bologna, 14/04/2016, n. 626, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/en/decisione/court-of-appeal-of-bologna-14-april-2016-n-626-en-1752156550/