Il lodo arbitrale acquista efficacia esecutiva mediante decreto del presidente del tribunale, pronunciato ai sensi dell’art. 825 c.p.c., previa verifica della regolarità formale del lodo e della competenza dell’organo giudicante.
Il lodo arbitrale acquista efficacia esecutiva mediante decreto del presidente del tribunale, pronunciato ai sensi dell’art. 825 c.p.c., previa verifica della regolarità formale del lodo e della competenza dell’organo giudicante.