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Tribunale di Viterbo, decr. 1 aprile 2026

Ai fini della nomina giudiziale degli arbitri ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., ove la clausola compromissoria non specifichi il numero degli arbitri, il modo di nominarli e la sede dell’arbitrato, e tali elementi non siano altrimenti desumibili dalla convenzione, il ricorrente è tenuto a fornire le indicazioni necessarie a individuare il giudice competente; in difetto, il ricorso non può essere accolto.

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