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Tribunale di Vicenza, 6 ottobre 2025, n. 1390

La nullità parziale della clausola compromissoria per condizione sospensiva meramente potestativa non comporta la nullità dell’intera pattuizione arbitrale quando la parte nulla non sia inscindibilmente collegata al resto della clausola e le parti contraenti abbiano manifestato una chiara volontà di devolvere le controversie alla cognizione arbitrale.
L’esistenza di una valida clausola compromissoria determina l’incompetenza del giudice ordinario e l’improponibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso in violazione della devoluzione arbitrale pattuita dalle parti.

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