La nullità parziale della clausola compromissoria per condizione sospensiva meramente potestativa non comporta la nullità dell’intera pattuizione arbitrale quando la parte nulla non sia inscindibilmente collegata al resto della clausola e le parti contraenti abbiano manifestato una chiara volontà di devolvere le controversie alla cognizione arbitrale.
L’esistenza di una valida clausola compromissoria determina l’incompetenza del giudice ordinario e l’improponibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso in violazione della devoluzione arbitrale pattuita dalle parti.
