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Tribunale di Vicenza, 30 settembre 2025, n. 1369

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a lodo straniero munito di decreto di riconoscimento, l’opponente non può dedurre questioni relative ai vizi del lodo o alla correttezza dell’exequatur, potendo contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata solo per vizi che determinino l’inesistenza giuridica del titolo o per fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo.
Il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo straniero sono rifiutati ai sensi dell’art. 840 co. 3 n. 5 cod. proc. civ. solo se il lodo è stato annullato o sospeso da autorità competente dello Stato nel quale o secondo la legge del quale è stato reso, non essendo sufficiente la mera proposizione del ricorso per annullamento privo di effetto sospensivo secondo la legge straniera applicabile.

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