Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Vicenza, 30 agosto 2023, n. 1574

Nell’ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall’accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l’eventuale venir meno di quest’ultimo fa rivivere l’accordo originario. Conseguentemente, le controversie relative all’accordo transattivo non sono devolute alla competenza arbitrale stabilita dall’accordo originario.

Exit mobile version