Il valore della domanda ai fini della determinazione della competenza arbitrale si stabilisce al momento della proposizione della domanda stessa, rimanendo irrilevanti le successive riduzioni delle pretese creditorie operate in corso di causa, anche quando il debitore invochi la clausola compromissoria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce mera prosecuzione del procedimento monitorio e non processo autonomo, sicché il valore della controversia per l’applicazione della clausola compromissoria va determinato in base alla pretesa creditoria originariamente avanzata nel ricorso monitorio, indipendentemente dalle successive modificazioni delle conclusioni.
