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Tribunale di Vicenza, 19 febbraio 2026, n. 268

La presenza di una clausola compromissoria non preclude la proposizione e l’ottenimento del decreto ingiuntivo dinanzi al giudice ordinario per il credito nascente dal contratto, salva la facoltà del debitore di sollevare l’eccezione di competenza arbitrale in sede di opposizione, con il conseguente obbligo per il giudice di revocare il decreto ingiuntivo ove accerti l’applicabilità della clausola compromissoria alla controversia.
L’ambito di applicazione della clausola compromissoria deve essere determinato mediante interpretazione del contratto che la contiene, avendo riguardo alla volontà delle parti e all’oggetto complessivo del rapporto contrattuale, anche ove la contabilizzazione delle prestazioni sia stata tenuta in modo distinto per ragioni amministrative o contabili.

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