L’art. 819-ter cod. proc. civ., applicabile anche all’arbitrato irrituale secondo orientamento dottrinale consolidato, stabilisce il principio delle vie parallele, per cui la pendenza di una controversia davanti al giudice ordinario non esclude la competenza dell’arbitro sulla medesima controversia, consentendo che entrambi i procedimenti possano pervenire alla pronuncia finale. Tale principio sancisce l’autonomia del giudizio arbitrale nei rapporti con l’eventuale procedimento civile avente il medesimo oggetto.
La mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato nel giudizio ordinario non comporta automaticamente rinuncia tacita alla clausola compromissoria quando la parte, attraverso comportamenti concludenti quali il richiamo alla pendenza del procedimento arbitrale negli atti processuali e l’opposizione reiterata all’estinzione del procedimento arbitrale, manifesti inequivocabilmente la volontà di conseguire la pronuncia del lodo.
