La nomina del tribunale arbitrale può essere disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso di parte, in conformità alle disposizioni contenute nello statuto della società che disciplinano la composizione dell’organo arbitrale.
La nomina del tribunale arbitrale può essere disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso di parte, in conformità alle disposizioni contenute nello statuto della società che disciplinano la composizione dell’organo arbitrale.