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Tribunale di Verona, decr. 27 agosto 2026 (R.G. 00007173/2026)

È compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto il diritto di credito nascente dal contratto che contiene la clausola attributiva della competenza arbitrale.
La nomina del curatore speciale ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ. è ammissibile, anche in funzione dell’instaurazione del giudizio arbitrale, soltanto quando sia finalizzata alla proposizione della domanda nei confronti dell’ente privo di rappresentante legale, mentre non è consentita la nomina di un liquidatore giudiziale a tale scopo.

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