Il lodo arbitrale irrituale produce efficacia di giudicato limitatamente al thema decidendum stabilito nel compromesso, non estendendosi automaticamente a tutti i rapporti intercorsi tra le parti qualora l’arbitro abbia verificato unicamente le questioni relative ad uno specifico oggetto contrattuale.
L’accertamento contenuto nel lodo arbitrale irrituale, reso definitivo dall’ordinanza di rigetto dell’impugnazione ex art. 709-ter cod. proc. civ. divenuta irrevocabile, costituisce titolo idoneo per l’opposizione in compensazione del credito ivi riconosciuto con crediti di diversa origine vantati nei confronti del medesimo soggetto.
