Il criterio distintivo tra arbitrato rituale e irrituale risiede nella volontà delle parti: nell’arbitrato rituale le parti intendono ottenere un lodo suscettibile di esecutività ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., mentre nell’arbitrato irrituale mirano ad una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà negoziale. Ai fini della qualificazione, non costituiscono elementi decisivi il conferimento agli arbitri del potere di decidere secondo equità o quali amichevoli compositori, la previsione di inappellabilità della pronuncia, né l’esonero da formalità procedurali, dovendosi invece valorizzare le espressioni terminologiche riferite all’attività del giudicare e al risultato di un giudizio su una controversia.
La presenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale non preclude la proposizione della domanda mediante ricorso per decreto ingiuntivo, né osta all’emissione del provvedimento monitorio, restando tuttavia ferma la facoltà dell’ingiunto di eccepire in sede di opposizione l’incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo.
L’obbligo del previo esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 non opera quando la controversia rientri nella competenza arbitrale in forza di clausola compromissoria, atteso che tale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario non ha ragion d’essere ove la causa non spetti alla cognizione del giudice statale, avendo le parti già sottratto la controversia alla giurisdizione ordinaria mediante la pattuizione della clausola arbitrale.
