L’arbitrato irrituale si configura come un mandato congiunto conferito dalle parti a uno o più arbitri per la composizione della controversia mediante un negozio dispositivo, e non è assimilabile al contratto di transazione, atteso che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri non implica reciproche concessioni tra le parti.
La clausola compromissoria che preveda la devoluzione di qualsiasi controversia derivante dall’atto nel quale è contenuta vincola le parti anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per recesso, in quanto la portata della clausola prescinde dal fatto che il rapporto sia ancora in essere al momento della domanda.
In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nell’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.
L’eccezione con la quale si deduca l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell’autorità giudiziaria, ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter cod. proc. civ. nella parte in cui esclude l’applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all’art. 50 cod. proc. civ., il giudice che declini la propria competenza in favore degli arbitri è tenuto ad assegnare un termine per la riassunzione della causa dinanzi all’arbitro.
