Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Venezia, ord. 8 agosto 2026 (R.G. 00006046/2026)

L’attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari, consentita dall’art. 818 cod. proc. civ., richiede una espressa volontà delle parti risultante dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, costituente pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia.
In mancanza di tale espressa manifestazione di volontà, la controversia cautelare non può essere deferita agli arbitri e resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, nonostante la presenza di una clausola compromissoria.

Exit mobile version