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Tribunale di Venezia, ord. 6 luglio 2026 (R.G. 00008229/2026)

La deliberazione con cui la società rinuncia all’azione di responsabilità promossa dal socio in sede arbitrale non può considerarsi eseguita, e resta suscettibile di sospensione cautelare, fino a quando l’arbitro non abbia dichiarato l’estinzione del procedimento arbitrale.

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