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Tribunale di Venezia, ord. 4 marzo 2026

L’arbitrato rituale, avendo natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, determina che l’eccezione di compromesso integri una questione di competenza; l’arbitrato irrituale, quale strumento di natura negoziale e privatistica di composizione della lite, implica una rinuncia convenzionale alla tutela giurisdizionale statale, sicché la relativa eccezione non attiene alla competenza ma dà luogo ad una questione di merito, quale fatto impeditivo dell’esercizio dell’azione giudiziaria.
Gli arbitri irrituali sono privi di poteri cautelari, attribuiti dall’art. 818 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, ai soli arbitri rituali e comunque sempre sulla base di una manifestazione di volontà delle parti.
In presenza di clausola compromissoria che preveda l’arbitrato rituale con attribuzione di poteri cautelari agli arbitri, prima della costituzione del collegio arbitrale la competenza cautelare spetta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ.
Le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili non sono deferibili ad arbitri, in quanto attengono a diritti che non possono essere compressi dalla volontà delle parti.

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