L’attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari richiede un’espressa manifestazione di volontà delle parti che deve risultare dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, costituendo una pattuizione ulteriore e distinta rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia.
Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente a conoscere del merito della controversia ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., anche quando la convenzione arbitrale attribuisca agli arbitri poteri cautelari.
