Il nuovo art. 818 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari possa essere attribuita ai soli arbitri rituali.
Il nuovo art. 818 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari possa essere attribuita ai soli arbitri rituali.