L’attribuzione agli arbitri del potere cautelare, come consentito dal novellato art. 818 cod. proc. civ., richiede una previsione espressa della convenzione d’arbitrato, in difetto della quale trova applicazione l’art. 669-quinquies cod. proc. civ.
Pendente il giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente per il merito.
La domanda di revoca dell’amministratore per atti di mala gestio è proponibile in via autonoma rispetto all’azione di responsabilità, che presuppone non un pericolo di danno, ma un danno già verificatosi.
