Le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili non possono essere deferite alla cognizione degli arbitri, essendo i procedimenti che tutelano l’interesse pubblico sottratti alla disponibilità delle parti.
I procedimenti di volontaria giurisdizione, avendo presupposti autonomi di ammissibilità e merito distinti dal fumus boni iuris e dal periculum in mora, non sono assimilabili ai procedimenti cautelari ai fini della determinazione della competenza arbitrale.
In materia di competenza cautelare degli arbitri, ai sensi dell’art. 818 c.p.c. come riformato dal d.lgs. n. 149/2022, gli arbitri hanno competenza a concedere provvedimenti d’urgenza solo se ciò è espressamente previsto dalle parti nella convenzione d’arbitrato.
Ai sensi dell’art. 818 c.p.c., la competenza del giudice ordinario in materia cautelare è in ogni caso preservata prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, anche in presenza di una clausola compromissoria.
