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Tribunale di Venezia, decr. 9 giugno 2026 (R.G. 00001719/2026)

La clausola compromissoria che demanda la risoluzione della controversia al giudizio di un arbitro quale amichevole compositore deve essere interpretata nel senso che la controversia è deferita a un arbitro unico e non a un collegio arbitrale, atteso che il riferimento a “un arbitro” esprime univocamente la volontà delle parti di affidare la decisione a un solo soggetto.

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