È applicabile la clausola compromissoria quando la controversia abbia ad oggetto l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, non trattandosi di materia di diritti indisponibili né di controversia per la quale la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Qualora la parte che ha nominato il proprio arbitro ne abbia comunicato la nomina alle controparti e queste non abbiano, nei venti giorni successivi, notificato per iscritto le generalità dell’arbitro da esse nominato, alla nomina provvede il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato, ai sensi dell’art. 810, co. 2, cod. proc. civ., restando salva la nomina anche del terzo arbitro ove gli arbitri nominati non trovino accordo sulla relativa designazione.
La competenza alla nomina appartiene al presidente del tribunale del luogo convenzionalmente indicato dalle parti come sede dell’arbitrato.
Il presidente del tribunale, qualora non ritenga di convocare le parti, può disporre la nomina dell’arbitro con decreto, non essendo stata riprodotta, a seguito della modifica dell’art. 810 cod. proc. civ., la previsione secondo la quale il presidente provvede con ordinanza non impugnabile, sentita, quando occorre, l’altra parte.
La rinuncia all’incarico da parte dell’arbitro nominato, per ragioni di incompatibilità o di opportunità, rende necessaria la nomina di un altro arbitro ad opera del presidente del tribunale.
