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Tribunale di Venezia, 8 luglio 2025, n. 3500

Il lodo arbitrale irrituale non ha effetto di giudicato.
Le dichiarazioni rese in sede di procedimento arbitrale da soggetti estranei al rapporto processuale nel quale vengono invocate costituiscono dichiarazioni stragiudiziali rese nei confronti di terzi, aventi ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. efficacia di mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice e non di prova piena.

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