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Tribunale di Venezia, 5 maggio 2026, n. 8245

L’eccezione di compromesso arbitrale, in quanto eccezione in senso stretto rimessa alla disponibilità delle parti, deve essere proposta dalla parte convenuta entro i termini di cui all’art. 171-ter c.p.c.; la costituzione in giudizio oltre detti termini determina la decadenza dalla facoltà di eccepire l’incompetenza del giudice ordinario in favore della cognizione arbitrale, con conseguente inammissibilità dell’eccezione.

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