La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, che devolva ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, si applica anche all’impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio, qualora l’attore proponga doglianze di carattere esclusivamente formale o procedurale e non rivolte a censurare il bilancio sotto i profili della violazione dei principi di correttezza, verità e chiarezza di cui all’art. 2423 cod. civ., vertendo in quest’ultimo caso la controversia su diritti indisponibili.
