La pattuizione di arbitrato irrituale comporta l’improponibilità della domanda qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione, diversamente dall’arbitrato rituale che determina l’incompetenza del giudice ordinario.
L’eccezione di arbitrato irrituale, al pari di quella per l’arbitrato rituale, deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta o comunque nella prima difesa utile quando sia sollevata in relazione ad una domanda riconvenzionale.
La clausola compromissoria che devolve qualsiasi controversia inerente e conseguente ai patti sociali al giudizio arbitrale non si estende alle controversie fondate su rapporti contrattuali estranei al vincolo associativo, anche quando coinvolgano soggetti già legati dal patto sociale.
La rinuncia tacita alla clausola compromissoria desumibile dall’adire l’autorità giudiziaria si limita alla specifica controversia sottoposta al giudice ordinario e non implica definitiva abdicazione alla clausola per ogni altra controversia inerente ai patti sociali, salvo accordo espresso delle parti.
