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Tribunale di Venezia, 21 febbraio 2026, n. 2880

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari di società e l’azione di responsabilità contro gli amministratori possono essere devolute ad arbitrato mediante clausola compromissoria statutaria, ai sensi dell’art. 838-bis cod. proc. civ., trattandosi di diritti disponibili relativi al rapporto sociale. L’area dell’indisponibilità in materia societaria è circoscritta agli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, con esclusione delle controversie che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi.

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