La estensione oggettiva della clausola compromissoria statutaria che concerne tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle promosse dagli amministratori e nei loro confronti, tenuto anche conto della regola ermeneutica di cui all’art.808-quater cod. proc. civ. depone nel senso che tutte le controversie tra amministratore e società che riguardino le vicende sociali e attengano a diritti disponibili siano assoggettate ad arbitrato. In esse rientrano le domande che riguardano il diritto al risarcimento danni per revoca senza giusta causa dell’amministratore: l’amministratore pur revocato è dunque astretto dal vincolo compromissorio per quelle domande che trovano la loro genesi proprio nel rapporto sociale.