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Tribunale di Venezia, 15 aprile 2026, n. 6659

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società è idonea a radicare la competenza arbitrale anche per le cause tra la società e soggetti che siano stati suoi soci ma tali non siano più, ad esempio per recesso o per esclusione, purché si tratti di controversie attinenti all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione o all’esecuzione del contratto sociale.
Il riferimento contenuto nella clausola compromissoria ad un organo arbitrale la cui denominazione non corrisponde esattamente a quella dell’ente effettivamente deputato ad amministrare l’arbitrato costituisce una mera imprecisione che non determina l’invalidità della clausola, qualora l’organo sia comunque sufficientemente identificabile in via interpretativa, anche in applicazione del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 cod. civ.

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