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Tribunale di Venezia, 1 ottobre 2025, n. 4591

La clausola compromissoria statutaria che estende la competenza del collegio arbitrale alle controversie promosse da amministratori contro la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale determina l’incompetenza del tribunale ordinario a pronunciare decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso spettante all’amministratore, con conseguente necessità di revoca del decreto e rimessione delle parti avanti al collegio arbitrale.

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