La qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell’arbitrato non può prescindere da un’attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti. Poiché possa affermarsi la natura irrituale, è necessaria la convergenza, nel senso dell’irritualità, di entrambi i criteri ermeneutici individuati dalla giurisprudenza: quello testuale fondato sull’interpretazione letterale della clausola contrattuale e quello (prevalente) di natura sostanziale, desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, volto ad accertare le volontà delle parti.