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Tribunale di Velletri, 21 luglio 2026, n. 1724

La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, tra cui la clausola compromissoria, costituisce requisito di opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, con la conseguenza che quest’ultimo è il solo legittimato a farne valere l’eventuale mancanza e la nullità della clausola priva di specifica approvazione scritta non può essere invocata dal predisponente.
La domanda riconvenzionale che il convenuto dinanzi al giudice ordinario proponga contestualmente alla formulazione, in via principale, dell’eccezione di compromesso in arbitri deve ritenersi proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione, il cui accoglimento preclude la cognizione sia della domanda attorea sia di quella riconvenzionale.

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