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Tribunale di Velletri, 18 settembre 2025, n. 1766

L’adesione di entrambe le parti all’eccezione di incompetenza per arbitrato, fondata su clausola compromissoria ex art. 808 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ. e l’assegnazione di termine per l’instaurazione del procedimento arbitrale.
La pronuncia di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo tale provvedimento emesso da giudice privo di giurisdizione sulla controversia devoluta ad arbitrato.
Il giudice che dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri deve assegnare alle parti termine per l’instaurazione del giudizio arbitrale secondo le modalità previste dalla convenzione compromissoria, ai sensi degli artt. 50 e 819-ter cod. proc. civ.

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