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Tribunale di Velletri, 15 gennaio 2026, n. 152

La formulazione di una clausola compromissoria mediante un verbo modale indicante una facoltà non impone alle parti l’obbligo di adire l’arbitro, configurandosi il ricorso all’arbitrato come mera possibilità e non come dovere giuridico.
La pubblica amministrazione è priva della capacità di stipulare validamente clausole compromissorie per arbitrato irrituale, atteso che tale forma di arbitrato comporta la devoluzione della controversia a soggetti individuati in assenza di procedure legalmente determinate e delle necessarie garanzie di trasparenza e pubblicità richieste per l’esercizio della funzione amministrativa.
L’esistenza di una clausola compromissoria che conferisca alle parti la facoltà, e non l’obbligo, di deferire agli arbitri la risoluzione delle controversie non rende improcedibile la domanda proposta dinanzi al giudice ordinario.

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