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Tribunale di Varese, 25 agosto 2026, n. 481

La clausola compromissoria che non risulti specificamente approvata per iscritto né oggetto di specifica trattativa individuale non può ritenersi validamente operante, con conseguente rigetto dell’eccezione di difetto di competenza del giudice adito in favore degli arbitri.
Non può ritenersi validamente operante la clausola compromissoria che, oltre a non essere specificamente approvata, non risulti compilata in tutte le sue parti.
Respinta l’eccezione fondata sulla convenzione di arbitrato, va affermata la competenza del giudice ordinario adito.

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