La presenza di una clausola compromissoria nel contratto dedotto in giudizio determina l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della controversia, con conseguente improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., e necessaria remissione della causa al giudizio degli arbitri secondo le modalità convenzionalmente stabilite dalle parti.
L’accoglimento dell’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore della competenza arbitrale comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso in violazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti.
