Il diritto dell’arbitro al compenso per l’attività svolta sorge per il solo fatto dell’effettivo espletamento dell’incarico, indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Il compenso spettante agli arbitri che rivestano anche la qualità di avvocati deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense, senza possibilità per il presidente del tribunale, in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi o ad altri criteri.
In caso di collegio arbitrale composto da avvocati, ciascun componente ha diritto ad un compenso integrale per l’attività prestata, non potendo essere liquidato un compenso unico da ripartire tra i membri del collegio.
