Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Udine, 5 luglio 2022, n. 654

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, da parte di altro soggetto terzo, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

Exit mobile version