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Tribunale di Udine, 20 ottobre 2025, n. 70

Il lodo arbitrale straniero, una volta riconosciuto ed acquisita esecutività sul territorio nazionale mediante decreto della competente corte d’appello ai sensi dell’art. 839 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale del debitore.

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