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Tribunale di Udine, 1 ottobre 2025, n. 664

La clausola compromissoria mantiene la propria efficacia e autonomia rispetto al contratto cui si riferisce anche dopo il recesso contrattuale, estendendosi alle controversie restitutorie derivanti dall’esecuzione o dalla risoluzione del rapporto negoziale.
L’azione volta alla restituzione di somme di denaro in seguito a recesso contrattuale rientra nella competenza arbitrale quando la clausola compromissoria si riferisce a tutte le controversie relative o comunque collegate al contratto, in applicazione del criterio interpretativo estensivo di cui all’art. 808 quater cod. proc. civ.
L’incompetenza del tribunale ordinario a favore di quella degli arbitri comporta la nullità del decreto ingiuntivo emesso in violazione della clausola compromissoria, richiedendo pronuncia con sentenza e non con ordinanza in ragione del contenuto decisorio che travalica la mera questione di competenza.
L’art. 38 co. 2 cod. proc. civ. sulla cancellazione della causa dal ruolo per adesione all’eccezione di incompetenza non si applica alla competenza arbitrale, che non è rimessa alla piena disponibilità delle parti come quella territoriale derogabile.

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