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Tribunale di Trieste, ord. 27 ottobre 2025

La competenza sulle domande cautelari ante causam spetta all’autorità giudiziaria ordinaria e non agli arbitri, ai sensi dell’art. 818, co. 2, cod. proc. civ., fino all’accettazione dell’arbitro unico o alla costituzione del collegio arbitrale, anche in presenza di clausola compromissoria che devolvesse agli arbitri la competenza cautelare.

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